ACSS

In origine l’associazione nasce dal corpo pompieri di Carona.
La volontà di stare insieme per aiutare, ma anche per divertirsi, ha fatto in modo che un gruppo di amici dal lontano 1939 siano presenti a Carona per soccorrere i caronesi e chi vi transita, inizialmente solo come pompieri.
Con l’aumentare degli interventi e dei compiti si è anche dovuto aumentare la formazione, e per coordinare meglio le attività si è deciso di separare quelle che per legge sono compito dei pompieri e scorporare le altre attività.
Principalmente il soccorso in caso di arresto cardiaco. Dal 1986 i pompieri di Carona svolgono corsi di primo soccorso e rianimazione in caso di arresto cardiaco. E dal 2009 ricevono l’allarme dalla centrale 144 via SMS.
Quindi era stata costituita l’associazione pompieri Carona, che si era presa a carico tutte le attività che non sono direttamente e legalmente compito dei pompieri, ma che permettono di aiutare o salvare una vita.
L’associazione organizza la raccolta di fondi tramite feste o altri lavori per la comunità, e finanzia la formazione dei militi che volevano continuare a rispondere alle chiamate di soccorso del 144.
Con l’aggregazione di Carona alla città di Lugano i pompieri di Carona sono stati integrati nel Corpo Civici Pompieri Lugano, l’associazione pompieri sciolta e ha ceduto l’attività alla nuova Associazione Cuore San Salvatore e ha ampliato l'offerta di formazione anche al resto della popolazione.
Art. 1. Nome e sede!
Con la denominazione “Associazione Cuore San Salvatore” (ACSS) è costituita un'associazione ai sensi degli art 60 e seguenti del CCS. Con sede a Carona.
Art. 2. Scopo
“Associazione Cuore San Salvatore” non ha scopo lucrativo è apartitica, aconfessionale si impegna in particolare a:
- 2.1 Assicurare al cittadino che in caso di arresto cardiaco improvviso venga soccorso, tramite il gruppo First Responder, a sua volta allarmato dalla CEOP 144.
- 2.2 promuovere l'attività di formazione e informazione del gruppo First Responder.
- 2.3 promuovere e collabora alle attività culturali e ricreative.
Art. 3.
Lo statuto, i regolamenti e le decisioni di “Associazione Cuore San Salvatore” vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
Art. 4.
“Associazione Cuore San Salvatore” può associarsi ad altre organizzazioni o enti onde meglio conseguire le finalità prefissate.
Art. 5. soci attivi
Sono soci attivi di “Associazione Cuore San Salvatore”, i membri del gruppo First Responder, e tutte le persone che ne fanno richiesta.
Sono tenuti a partecipare attivamente alle attività dell’associazione; a pagare la tassa sociale fissata dall’assemblea.
I soci attivi hanno diritto di voto e di presentare proposte all’assemblea generale.
Art. 6 Soci “mini”
Sono ammessi nell'associazione i “mini” giovani a partire dall’età di 10 anni che partecipano attivamente alle attività del gruppo. La nomina è di competenza dell’assemblea. Per l'affiliazione di minorenni occorre il consenso del detentore dell'autorità parentale.
Secondo la loro età hanno i medesimi diritti e obblighi dei soci attivi; pagare la tassa sociale valevole per il gruppo “mini”.
A partire dai 16 anni i soci “mini” hanno diritto di votare e di presentare proposte all’assemblea generale.
Art. 7 Soci onorari
Soci onorari sono proposti dal comitato, sono le persone che hanno contribuito in manier eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dall'associazione. La nomina è di competenza dell’assemblea. Non hanno nessun obbligo nei confronti dell’associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea senza diritto di voto.
Art. 8 Soci sostenitori
Possono divenire soci sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si interessano dei agli scopi di “Associazione Cuore San Salvatore”, mediante contributi finanziari. La nomina è di competenza dell’assemblea. Una tassa minima è
determinata dall’assemblea.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea senza diritto di voto.
Art. 9 Dimissioni dall’associazione
L’affiliazione si estingue in seguito a dimissioni, esclusione o morte, rispettivamente scioglimento della persona giuridica.
Le dimissioni devono essere comunicate al comitato per iscritto. Il membro uscente è tenuto a pagare la tassa sociale per l’anno in corso. I soci che danneggiano l'associazione o il cui comportamento lede notevolmente gli interessi della stessa devono essere ammoniti dal comitato. Se l’ammonimento non ha alcun effetto, il comitato può ordinare l’esclusione, comunicandolo immediatamente per iscritto al socio escluso. I soci esclusi possono presentare ricorso alla successiva assemblea generale; la deliberazione di quest’ultima è definitiva.
L’estinzione dell’affiliazione comporta la perdita di tutti i diritti di socio.
Art. 10 Sono organi di “Associazione Cuore San Salvatore”:
- L'assemblea
- Il Comitato
- La Commissione di revisione
Art. 11 Assembla
- 11a. L'assemblea di “Associazione Cuore San Salvatore” è composta dai soci attivi, dai giovani del gruppo “mini” a partire dai 16 anni con diritto di voto, e dai soci onorari e sostenitori in regola con la tassa annuale senza diritto di voto.
- 11b. L'Assemblea ha luogo entro la fine di febbraio di ogni anno ed è convocata dal Comitato. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato o di almeno un terzo dei membri attivi. In tal caso esse vanno convocate entro un mese dalla presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea e deve fissare le trattande.
- 11c. L'assemblea di “Associazione Cuore San Salvatore” è l'organo supremo della stessa e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione.
Essa è segnatamente competente per:
* Approvare e modificare lo statuto.
* Eleggere i membri del Comitato nella misura che detta nomina le spetta, la Commissione di revisione e i supplenti.
* Approvare i rapporti annuali del Comitato.
* Approvare il preventivo e consuntivo di spesa e dare scarico al Comitato.
* Decidere sull'ammissione e l’esclusione dei soci.
* Decidere sull'eventuale scioglimento dell’associazione. - 11d. L'Assemblea delibera con qualsiasi numero dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione possono essere deliberate a maggioranza di 2/3 dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi diversi previsti dal presente statuto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione.
- 11e. L'Assemblea è diretta dal Presidente di “Associazione Cuore San Salvatore”.
- 11f. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza dei 2/3 dei presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti dall'ordine del giorno.
Art.12 Il Comitato
- 12a. Il Comitato è composto da 9 membri compreso il Presidente. I membri sono proposti dal comitato ed eletti per maggioranza dall’assemblea.
- 12b. Il Comitato resta in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
- 12c. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta che lo reputa opportuno; il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il Comitato se almeno quattro membri ne fanno richiesta.
- 12d Compiti del comitato:
* Rappresenta “Associazione Cuore San Salvatore” di fronte ai terzi.
* Cura le relazioni con le autorità Comunali e Cantonali.
* Nomina il Vice-presidente.
* Nomina il segretario-cassiere.
* Fissa le indennità
* Esegue le decisioni dell’Assemblea.
* Amministra il patrimonio dell’associazione.
* Stipula i contratti necessari.
* Delibera spese non preventivate fino a un massimo di fr 1000.- per anno.
* Fissa i contributi.
* Convoca l’Assemblea - 12e. Il Comitato delibera se sono presenti almeno quattro membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.
Art 13 Firme
“Associazione Cuore San Salvatore” è vincolata dalla firma collettiva a due, Presidente o Vice presidente e del Segretario cassiere.
Art. 14 Commissione di revisione
La Commissione di Revisione è composta di due membri e un supplente. Essa controlla i conti e presenta un rapporto scritto annualmente all'Assemblea. La Commissione di Revisione è convocata dal presidente almeno due settimane prima dell'Assemblea.
Art. 15 Finanziamento
Il finanziamento è garantito:
- dalle quote sociale dei soci attivi
- dalle quote sociali dei membri sostenitori
- dai contributi o doni di terzi
- dalle indennità per le prestazioni di “Associazione Cuore San Salvatore” ai Comuni e altri enti o persone
- dalle tasse o proventi di affitto per l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate da “Associazione Cuore San Salvatore”.
- dai ricavi da feste o altre manifestazioni.
Art. 16 Scioglimento
Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea appositamente convocata con il preavviso di un mese, dalla maggioranza dei 2/3 dei membri attivi presenti.
I beni dell'Associazione devono essere devoluti secondo proposta del comitato e approvati dall’assemblea.
Art. 17 Altro
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.
Art. 18 Entrata in vigore.
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea del 21.02.2014 e sono entrati in vigore in tale data.
ex Associazione Pompieri Carona

il logo, si chiamava “Idro”, un piccolo idrante che dalle retrovie alimenta le nostre autobotti, le condotte di trasporto. Lui non é mai in prima linea, ma essenziale. Come la nostra associazione che alimenta e sostiene i nostri militi.
L'APC era un associazione non ha scopo lucrativo, apartitica, aconfessionale si impegnava in particolare a:
promuovere l'attività di informazione e formazione nel campo dei pompieri, realizzare e gestire strutture e infrastrutture a favore dei pompieri, acquisire e mettere a disposizione materiale e attrezzature per le attività dei pompieri, promuovere e collaborare alle attività culturali e ricreative.